1. Il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio continuativo, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con determinazione del presidente generale della CRI al 31 dicembre di ogni anno.
2. Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 21 e abbia maturato il periodo minimo di permanenza previsto per il proprio grado dalle tabelle D, D1, D2, D3 e D4 annesse alla presente legge.
3. Dalle aliquote di valutazione è escluso il personale che risulti imputato in procedimento penale per delitto non colposo sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato o sospeso dall'impiego o impedito da infermità temporanea accertata o in aspettativa.
4. Qualora, durante i lavori della commissione di cui all'articolo 23, comma 1,